Le biciclette a pedalata assistita sono mezzi dotati di un motore elettrico e di una batteria che assiste il ciclista fino a una velocit¨¤ massima di 25 km/h, mentre le "S-pedelec", pi¨´ veloci, sono equiparate ai ciclomotori. Ecco le distinzioni, dove si possono usare, i limiti, le sanzioni per chi non rispetta il Codice della strada
In citt¨¤, ma non solo, le e-bike a pedalata assistita hanno conquistato in breve tempo un largo consenso nel pubblico. Le biciclette dotate di un kit elettrico (motore pi batteria) hanno numerosi vantaggi: permettono di ridurre le fatica in sella e di aumentare i chilometri (e i dislivelli) percorsi, di fatto "moltiplicando" le capacit¨¤ fisiche dei biker. Parlare di e-bike, per¨°, significa distinguere tra alcune semplici, ma essenziali, categorie e seguire le relative norme di comportamento. Com¡¯¨¨ fatta un¡¯e-bike? Quale velocit¨¤ pu¨° raggiungere? Dove si pu¨° circolare? Quali le sanzioni in caso di comportamento non corretto rispetto al Codice della Strada?
EBIKE: LE TIPOLOGIE
¡ª ?Le biciclette elettriche si suddividono in due categorie principali: le e-bike a pedalata assistita con potenza nominale continua massima del motore elettrico limitata a 250 Watt, e velocit¨¤ massima pari a 25 km/h (omologate come L1 e-A): superata questa, il motore va in stand-by e l¡¯assistenza elettrica s¡¯interrompe. La seconda categoria? Le cosiddette ¡°S-pedelec¡± (come ¡°Speed pedelec¡±; L1 e-B) che possono avere una potenza superiore a 250 Watt (non oltre i 4.000 W) e una velocit¨¤ massima di 45 km/h; si tratta di un tipo di bicicletta elettrica che pu¨° muoversi anche senza che il ciclista pedali, potendo essere dotata di acceleratore; il motore, a seconda dei modelli, pu¨° fungere anche da assistenza alla pedalata del ciclista. Le e-bike a pedalata assistita del primo tipo sono spesso dotate di un tasto, in prossimit¨¤ del manubrio e noto come "walk assist", che permette di scendere dalla sella e azionare un movimento automatico della bicicletta elettrica (non oltre i 6 km/h): una funzione utile, per esempio, sui sentieri di montagna per superare dei dislivelli proibitivi. L¡¯articolo 50 del Codice della Strada ("Velocipedi") equipara l¡¯e-bike a pedalata assistita alla bicicletta muscolare; mentre le S-pedelec sono equiparate ai ciclomotori, come dall¡¯art. 52. La normativa italiana riprende la direttiva europea 2002/24.
EBIKE: COM¡¯? FATTA
¡ª ?Le e-bike, di entrambe le tipologie citate, dispongono di un motore elettrico (alloggiato nel movimento centrale oppure nel mozzo della ruote posteriore). La coppia massima del motore di una e-bike, in genere, pu¨° raggiungere i 90 Nm; la trasmissione ¨¨ a catena oppure a cinghia. Il motore ¨¨ abbinato a una batteria agli ioni di litio (in alcuni casi due batterie) con capacit¨¤ massima, nella maggior parte dei casi, intorno ai 600-680 Wh; la batteria ¨¨ di norma integrata nel tubo obliquo del telaio. L¡¯assistenza di una e-bike si pu¨° impostare, tramite un computer di bordo, tra differenti livelli: il livello pi¨´ elevato pu¨° moltiplicare fino al 360% l¡¯energia muscolare del biker.
RESISTENZA ALL¡¯ACQUA
¡ª ?L¡¯e-bike a pedalata assistita ¨¨ resistente all¡¯acqua in tutte le proprie componenti, motore e batteria inclusi, dunque ¨¨ possibile lavare la bicicletta elettrica come un modello tradizionale. Raccomandata, una volta terminata l¡¯operazione, l¡¯asciugatura delle placche elettriche di contatto della batteria.
TRASPORTO DI BAMBINI
¡ª ?L¡¯e-bike pu¨° essere dotata di un seggiolino per il trasporto dei bambini fino a 8 anni d¡¯et¨¤, il quale deve rispettare lo standard d¡¯omologazione EN14344; tali biciclette a pedalata assistita, inoltre, possono essere equipaggiate con un carrellino posteriore ¨C dotato di luci ¨C con un peso non superiore a 50 kg e un¡¯altezza inferiore a 1,5 metri.
EBIKE: DOVE POSSONO CIRCOLARE
¡ª ?L¡¯e-bike a pedalata assistita con velocit¨¤ limitata a 25 km/h si pu¨° guidare senza necessit¨¤ di un apposito documento (patentino) n¨¦ dell¡¯assicurazione. Le S-pedelec che raggiungono i 45 km/h, invece, si guidano dai 14 anni d¡¯et¨¤, indossando il casco (obbligatorio), e disponendo di patentino AM (o della patente di guida), immatricolazione e assicurazione del mezzo, ed ¨¨ quindi necessaria la targa. Inoltre la S-pedelec deve essere dotata di specchietto retrovisore, fari, clacson. Le e-bike possono circolare su piste ciclabili e vie ciclopedonali, come le tradizionali biciclette muscolari, ma non sui marciapiedi, dove ¨¨ necessario scendere dalla sella. Le S-pedelec, invece, possono circolare solo sulle strade, come nel caso dei ciclomotori.
EBIKE: LE SANZIONI
¡ª ?Le principali sanzioni previste riguardano le S-pedelec non in linea con quanto previsto dal Codice della strada. Vediamo le principali situazioni che si possono verificare e gli articoli del C.d.s. interessati. Se si circola con una S-pedelec priva di targa la sanzione pecuniaria minima ¨¨ di 79 euro, il fermo amministrativo del veicolo di 30 giorni; l¡¯utilizzo senza certificato di circolazione e immatricolazione porta a una multa minima di 158 euro, con sequestro amministrativo del veicolo ai fini della confisca (art. 97, commi 8 e 7). L¡¯utilizzo senza patente di guida determina una multa minima di 2.257 euro, e il fermo di 3 mesi (art. 116 comma 15); per il mancato utilizzo del casco multa a partire da 83 euro e fermo di 60 giorni (art. 171 commi 1, 2, 3); l¡¯assenza della copertura assicurativa costa una sanzione minima da 866 euro, sequestro e confisca del veicolo (art. 193 commi 1, 2).
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