I giudici amministrativi toscani annullano l¡¯ordinanza firmata dal sindaco di Firenze Dario Nardella, in vigore dall¡¯1 febbraio, che obbligava tutti (anche i maggiorenni) a utilizzare il casco a bordo dei monopattini
Il Tar della Toscana annulla l¡¯ordinanza del sindaco di Firenze, Dario Nardella, relativa all¡¯obbligo d¡¯indossare il casco quando si utilizzano i monopattini elettrici, obbligo esteso anche ai maggiorenni. Il tribunale amministrativo, quindi, costringe al dietrofront l¡¯amministrazione comunale del capoluogo toscano che, tramite l¡¯ordinanza firmata dal sindaco, entrata in vigore dal 1¡ã febbraio, aveva imposto l¡¯utilizzo del casco negli spostamenti a bordo dei monopattini, sia privati sia in condivisione. La sentenza dei giudici amministrativi toscani boccia l¡¯ordinanza del comune di Firenze e giunge dopo il ricorso presentato dai rappresentanti delle societ¨¤ di condivisione Timove e Bit Mobility, operative a Firenze. A dettare la sentenza del Tar, come si legge nelle motivazioni, il fatto che ¡°i generici riferimenti al potere di ordinanza contingibile ed urgente non valgono da soli a quantificare la natura dell¡¯atto¡± non trovando riscontro in una ¡°concreta ed effettiva situazione d¡¯emergenza locale¡±. Un provvedimento, l¡¯ordinanza che estendeva l¡¯obbligo del casco sui monopattini, che nella citt¨¤ toscana aveva gi¨¤ portato a comminare alcune sanzioni (da 42 euro) in diversi casi d¡¯infrazione. La decisione del Tar toscano arriva mentre il dibattito sulle regole che riguardano la circolazione dei monopattini si ¨¨ riacceso dopo la morte in un incidente stradale di Federica Picasso, 35enne di Genova, che a bordo di un monopattino elettrico ¨¨ finita sotto le ruote di un tir subito dopo avere accompagnato la figlia a scuola.
LA SENTENZA DEL TAR TOSCANA
¡ª ?Nella sentenza del Tar i giudici amministrativi sollevano una questione di ¡°legittimit¨¤¡± dell¡¯ordinanza stessa spiegando come ¡°i provvedimenti con i quali si disciplina la circolazione sulla viabilit¨¤ comunale (¡), ai sensi degli articoli 6 e 7 del Codice della strada, (¡) appartengono alla competenza dei dirigenti, e non del sindaco¡±. Nella medesima sentenza il Tar Toscana, richiamando anche le norme contenute nel D. Lgs 285/92, aggiunge come ¡°soltanto i provvedimenti concernenti l¡¯istituzione e la disciplina delle zone a traffico limitato sono attribuite alla competenza della giunta (o in caso di urgenza al sindaco) in quanto ritenuti dal legislatore di maggiore impatto per la collettivit¨¤ sociale¡±.
MONOPATTINI: COSA DICE IL CODICE DELLA STRADA
¡ª ?Sempre pi¨´ diffusi nei centri urbani italiani, i monopattini, equiparati nel Codice della strada ai velocipedi come le biciclette (articolo 182 del Codice, nel caso dei modelli elettrici con potenza fino a 0,5 kW e velocit¨¤ massima di 25 km/h) hanno rapidamente conquistato il gradimento di ragazzi e adulti. Per viaggiare sui monopattini i minori di 18 anni devono indossare il casco (non obbligatorio per i maggiorenni). I monopattini possono circolare solo su strade urbane con limite di velocit¨¤ massimo fino a 50 km/h, su strade extra-urbane (ove presente una pista ciclabile, e solo all¡¯interno della stessa), e nelle aree pedonali urbane (in questo caso la velocit¨¤ massima scende a 6 km/h). Proibito, inoltre, l¡¯utilizzo dei monopattini elettrici su marciapiedi e negli altri spazi riservati ai pedoni (si pensi, per esempio, al fatto - vietato - di attraversare le strisce pedonali a ¡°bordo¡± di un monopattino). Il conducente di un monopattino deve avere 14 anni compiuti; ¨¨ vietato trasportare un passeggero; per circolare i monopattini non necessitano di patente n¨¦ di assicurazione, mentre ¨¨ obbligatoria l¡¯adozione di un campanello e di fanali (anteriore di colore bianco, posteriore rosso con catarifrangente) per circolare di notte. Le sanzioni per chi contravviene alle norme dell¡¯articolo 182 del Codice della strada variano dai 25 ai 99 euro; la multa sale fino a 6 mila euro in caso di monopattini elettrici ¡°truccati¡± al fine di modificarne le prestazioni.
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