Da 23 anni il casco ¨¨ obbligatorio per chiunque guidi o sia trasportato su un veicolo a due ruote, indipendentemente da et¨¤ e cilindrata. Ma, nonostante le sanzioni, c'¨¨ ancora chi si ostina a rischiare la vita
Qualche settimana fa era stato il?video del cantante Ultimo, che su TikTok lo ritrae con due amici tra le vie di Napoli in sella a uno scooter, tutti a capo scoperto. Oggi ¨¨ invece la tragica notizia della scomparsa di una bimba che viaggiava, senza casco in compagnia di due persone a richiamare l¡¯attenzione su un'abitudine molto rischiosa. Il?1986 e il 2000 sono le date che hanno decretato l¡¯inizio dell¡¯obbligo di indossare un casco omologato alla guida di veicoli a motore a due ruote. Nel primo caso il Codice della strada ha introdotto l¡¯obbligo per tutti i minorenni e per conducenti e passeggeri in sella a motocicli, mentre il 30 marzo 2000 l¡¯obbligo ¨¨ stato esteso a tutti, con pochissime deroghe. Sono trascorsi molti anni, e dopo le iniziali resistenze il casco ¨¨ ormai utilizzato da tutti, o quasi.
l'infrazione ¨¨ sempre in classifica
¡ª ?Fortunatamente questa non ¨¨ la regola, come non lo ¨¨ pi¨´ l¡¯uso frequente di caschi non omologati, o con omologazione Dgm, le cosiddette ¡°scodelle¡±, il cui uso era consentito nella seconda met¨¤ degli anni Ottanta limitatamente alla guida di ciclomotori. Tuttavia le sanzioni amministrative (il termine multa comunemente usato non ¨¨ corretto, in quanto ¨¨ una condanna legata a un reato, quindi al codice penale) figurano sempre in classifica, anche se meno numerose rispetto alle pi¨´ frequenti infrazioni legate ai limiti di velocit¨¤, ai divieti di sosta e alle mancate precedenze. Giusto per dare un¡¯idea delle dimensioni del fenomeno, negli ultimi tre mesi del 2022 in provincia di Catania i carabinieri hanno sanzionato 85 motociclisti senza casco.
l'articolo 171
¡ª ?Le norme che regolano l¡¯uso del casco sono contenute nell¡¯articolo 171 del Codice della strada. Non stabiliscono solo che debba essere omologato in Europa e indossato da conducente ed eventuali passeggeri (oltre alle moto classiche, l¡¯obbligo vale anche per i sidecar, omologati per tre o quattro persone), deve essere anche correttamente allacciato. L¡¯eventuale violazione ¨¨ punita con una sanzione pecuniaria minima di 83 euro, che pu¨° arrivare a 332 euro. Anche per l¡¯articolo 171 ¨¨ previsto il pagamento in forma ridotta a 58,10 euro se effettuato entro cinque giorni, mentre al contrario l¡¯importo sale a 166,50 dopo il sessantesimo giorno.
punti e sequestro
¡ª ?Ma non basta, si aggiunge la decurtazione dalla patente (o titolo abilitativo) di 5 punti per i conducenti esperti, che salgono a 10 per i neopatentati, vale a dire per chi ¨¨ abilitato alla guida da meno di tre anni. Infine, come sanzione accessoria, ai sensi dell¡¯articolo 214, ¨¨ previsto il fermo amministrativo del veicolo per 60 giorni. Ma salgono a 90 se l¡¯infrazione ¨¨ reiterata in un biennio. Durante il periodo del fermo, il veicolo non pu¨° circolare, in caso contrario ¨¨ prevista un¡¯ulteriore sanzione, non pu¨° essere demolito, e non pu¨° nemmeno essere esportato all¡¯estero. Se dopo il fermo ¨¨ ceduto a un nuovo acquirente, deve comunque rimanere inutilizzato fino al termine del periodo previsto. L¡¯unica eccezione ¨¨ prevista nel caso il ciclomotore o la moto siano un bene strumentale, per esempio, di un professionista. In questo caso ¨¨ possibile presentare opposizione e ottenere l¡¯annullamento del provvedimento.
nessuna esenzione medica
¡ª ?Per quanto riguarda l¡¯esenzione dall¡¯uso del casco, bisogna innanzitutto sottolineare che, al contrario di quanto pu¨° avvenire per le cinture di sicurezza in auto, nessun certificato medico ha il potere di liberare un conducente o un passeggero dall¡¯obbligo. ? la giurisprudenza a escludere questa possibilit¨¤, in quanto l¡¯eventuale impedimento fisico rappresenta un ostacolo al rilascio di un permesso di guida per un veicolo a due ruote. Ci¨° significa che se non si pu¨° indossare un casco non si pu¨° nemmeno ottenere una patente.
le deroghe sono poche
¡ª ?Le vere esclusioni sono determinate da due particolari categorie di veicoli: ciclomotori e motoveicoli a tre o a quattro ruote dotati di carrozzeria chiusa, e di ciclomotori e motocicli a due o a tre ruote dotati di cellula di sicurezza a prova di crash. Nel primo gruppo rientrano i quadricicli, leggeri o pesanti (con motori convenzionali o elettrici), vale a dire le cosiddette vetturette, che per il Codice sono classificate nelle categoria a due ruote, e di queste condividono le targhe. La precisazione che la carrozzeria debba essere chiusa esclude i quad, che in passato erano guidabili senza casco. La seconda tipologia ¨¨ invece praticamente ristretta a un modello non pi¨´ prodotto e commercializzato. Era il C1, lo scooter prodotto da Bmw dal 1999 al 2003 nelle cilindrate 125 e 200. Prodotto espressamente per non richiedere l¡¯uso del casco, era dotato di una cellula di sicurezza all¡¯interno della quale il conducente doveva obbligatoriamente allacciare le cinture. Per l¡¯eventuale passeggero era previsto un alloggiamento optional all¡¯esterno dell¡¯abitacolo, ma non l¡¯esenzione dell¡¯obbligo del casco. Non apparteneva invece alla stessa famiglia lo scooter Adiva di Benelli, contemporaneo del C1 e disponibile nelle versioni 125 e 150. Il parabrezza alto e il tetto retrattile avevano lo scopo di proteggere dalle intemperie, ma non costituivano una cellula di sicurezza.
pagano tutti, conducente e passeggero
¡ª ?Un¡¯ultima precisazione riguarda le sanzioni che interessano un passeggero che viola le norme stabilite dall¡¯articolo 171. La Legge 156/2021, convertita con nel D.L. 121/2021, stabilisce che anche chi ¨¨ alla guida sia responsabile del mancato uso del casco da parte del passeggero. In questa situazione l¡¯infrazione sar¨¤ contestata a conducente e trasportato, con due verbali distanti, da pagare entrambi. E il pagamento di uno non estinguer¨¤ l¡¯illecito nei confronti dell¡¯altro. Il Codice punisce, naturalmente, anche chi commercializza caschi non omologati. Oltre alla confisca dei prodotti si rischia una sanzione di 866 euro.
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