Via libera al decreto legislativo che recepisce la direttiva 2021/2118 del Parlamento Europeo e del Consiglio in materia di RC Auto, ma per vederne gli effetti servir¨¤ un ulteriore decreto
Il Consiglio dei Ministri ha approvato il nuovo Decreto RC Auto che recepisce una direttiva del Parlamento Europeo del 2021. Numerose le novit¨¤ introdotte, ma quelle che hanno fatto pi¨´ rumore sono quelle che riguardano l'assicurazione RC obbligatoria per alcuni "mezzi elettrici leggeri": monopattini, innanzitutto, ma non solo perch¨¦ al momento questa categoria di mezzi non esiste nemmeno. Non si fa cenno, almeno nel comunicato stampa ufficiale del Ministero delle imprese e del Made in Italy, all'obbligo di targa per questi mezzi da assicurare. Tuttavia, ogni mezzo che ha l'obbligo di assicurazione deve essere anche identificabile in qualche modo e riconoscibile e verbalizzabile da parte di un agente di Polizia. Per tale motivo, quasi certamente, l'obbligo di targa scatter¨¤ insieme a quello di assicurazione.
DECRETO RC AUTO: LE NOVITA
¡ª ?Tramite il Decreto RC Auto vengono introdotte modifiche al Codice delle Assicurazioni Private e al Codice della Strada "per garantire una maggiore tutela dell'assicurato". Da una parte si agevola la sospensione dell'assicurazione per i veicoli storici e di valore collezionistico, dall'altra si introduce l'obbligo di assicurazione per le auto private anche se restano ferme in luoghi accessibili al pubblico (come i cortili e i parcheggi condominiali) e persino per i veicoli che circolano in aree private. Ci¨° vuol dire, ad esempio, che se non intendiamo assicurare un'automobile la dobbiamo parcheggiare in un box privato, non accessibile al pubblico.?
VEICOLI ELETTRICI LEGGERI
¡ª ?Il Decreto RC Auto prevede l'assicurazione obbligatoria per alcuni "veicoli elettrici leggeri" che verranno specificati in un successivo decreto attuativo. Attualmente il Codice della Strada prevede, all'articolo 47 (Classificazione dei veicoli) tutta una serie di tipi di veicoli ma non ha una definizione specifica di veicolo elettrico leggero. C'¨¨ la categoria L1e, che include i mezzi a due ruote con motore elettrico di potenza massima pari a 4 KW e velocit¨¤ massima di 45 km/h. C'¨¨ la categoria L2e, che include i tricicli elettrici di potenza massima pari a 4 KW e velocit¨¤ massima di 45 km/h. C'¨¨ la categoria L6e, che include i quadricicli elettrici con massa a vuoto fino a 350 kg (batterie escluse) e quelli con potenza massima fino a 4 KW e velocit¨¤ massima di 45 km/h. C'¨¨ la categoria L7e, che include i quadricicli elettrici con peso entro i 400 chili (batterie escluse) e potenza del motore fino a 15 kW.?
ASSICURAZIONE MONOPATTINI
¡ª ?Le novit¨¤ apportate al Codice delle Assicurazioni prevedono ora l'assicurazione obbligatoria per i "veicoli elettrici leggeri" azionati dalla sola forza meccanica del motore stesso, a condizione che il mezzo raggiunga una velocit¨¤ massima superiore ai 25 chilometri orari, oppure un peso netto massimo superiore ai 25 chilogrammi e velocit¨¤ superiore a 14 orari. In questa categoria rientreranno, quasi certamente, i monopattini elettrici. Non ci sono, tuttavia, differenze derivanti dalla potenza del motore elettrico, n¨¦ dal fatto che il monopattino sia tenuto fermo o realmente usato, su strada pubblica o in spazi privati: va assicurato sempre.?
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ASSICURAZIONI E-BIKE
¡ª ?L'obbligo previsto per i monopattini non sembrerebbe esteso anche alle biciclette elettriche. Nel caso delle e-bike, infatti, siamo di fronte ad un mezzo elettrico, spesso dal peso ben superiore ai 25 chili e dalla velocit¨¤ di oltre 14 chilometri orari, ma che non ¨¨ azionato dalla sola forza del motore. Le e-bike, quando sono a norma, prevedono infatti che il motore faccia "assistenza" alla pedalata e non trazione e questo dovrebbe tenerle al riparo dall'obbligo di assicurazione. Lo stesso non si pu¨° dire, a rigor di logica, per i golf cart e altri veicoli simili.
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