LĄŻauto comprata da meno di un mese si rompe, mancano i pezzi di ricambio e il concessionario che lĄŻha venduta ¨¨ costretto a ricomprarla restituendo i soldi al cliente. Una storia vera, spiegata secondo la legge
LĄŻauto comprata nuova da pochi mesi si rompe, i ricambi non si trovano e la concessionaria che lĄŻha venduta ¨¨ costretta a ricomprarsela dal cliente. La vicenda ¨¨ stata resa nota dallĄŻassociazione dei consumatori che ha assistito lĄŻautomobilista, suscitando interesse per due ragioni diverse ma significative. La prima ¨¨ il fatto che il venditore, che non produce veicoli ma si limita a venderli, venga ritenuto responsabile della mancanza di pezzi di ricambio, realizzati anchĄŻessi dal costruttore o dai suoi fornitori. La seconda ragione di attenzione risiede nei sottostanti della vicenda, che mette in luce come la mancanza di componentistica che affligge il settore (tema su cui Gazzetta Motori si ¨¨ soffermata pi¨´ volte) non riguardi solo la produzione di auto nuove ma anche la manutenzione di quelle gi¨¤ in circolazione. Indubbiamente, per¨°, quelli che molti si sono chiesti leggendo la storia ¨¨: perch¨Ś il concessionario deve ricomprare lĄŻauto nuova se il costruttore non riesce a produrre i pezzi di ricambio?
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LA VICENDA
ĄŞ ?Andiamo con ordine e riavvolgiamo il nastro. Un automobilista di Treviso compra una Jeep del valore di circa 30.000 euro da un concessionario del marchio, auto nuova di fabbrica e quindi coperta dalla garanzia del costruttore. La Jeep, per¨°, a meno di un mese dal ritiro inizia a manifestare dei problemi di natura meccanica ed elettrica, viene quindi portata in officina ma a distanza di tre mesi il guasto non pu¨° essere riparato a causa della mancanza di ricambi, non disponibili nella rete ufficiale della casa madre. Il proprietario dellĄŻauto si rivolge ad Adiconsum, viene aperto un confronto con il venditore che decide di accogliere la richiesta di riprendere il veicolo restituendo la somma pagata dal cliente.
LA GARANZIA LEGALE
ĄŞ ?La domanda che pi¨´ di qualcuno si ¨¨ posto ¨¨ se la decisione di riacquistare lĄŻauto restituendo il prezzo pagato da nuova sia un gesto di buona volont¨¤ del concessionario o piuttosto un obbligo di legge. UnĄŻauto nuova gode di due anni di garanzia legale che decorre dalla data di immatricolazione, responsabile dellĄŻapplicazione degli obblighi della garanzia stessa ¨¨ venditore, nel caso di Treviso un concessionario ufficiale del marchio. Il Codice del consumo, infatti, identifica il venditore come soggetto obbligato per legge a gestire i reclami in garanzia e ad occuparsi degli interventi di riparazione eventuali. A sua volta, naturalmente, il venditore pu¨° rivalersi sul costruttore.
UN CASO DA MANUALE
ĄŞ ?Nel caso di Treviso, lĄŻautomobilista si ¨¨ rivolto correttamente al concessionario che gli ha venduto lĄŻauto per ottenere la riparazione prevista dalla garanzia legale, concessionario che pur volendo risolvere il guasto si ¨¨ trovato impossibilitato a farlo per la mancanza di pezzi di ricambio. Non certo una sua responsabilit¨¤, ma la legge non ammette deroghe e impone di trovare una soluzione, identificata nel riacquisto della vettura al prezzo versato dal cliente. Un accordo raggiunto senza dover ricorrere alle vie legale a cui spesso si ricorre allungando molto i tempi, indice della correttezza professionale del rivenditore, come evidenziato da Adiconsum.
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