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Coronavirus: vademecum per gli spostamenti
Il Governo italiano sta affrontando l'emergenza coronavirus con una serie di decreti del presidente del Consiglio dei ministri (Dpcm) che si susseguono a partire dall'8 marzo 2020. Il primo Dpcm dell'8 marzo 2020 divideva l'Italia in due: una grande zona rossa (Lombardia e altre province) e il resto del Paese. Nella zona rossa venivano imposte forti limitazioni alla circolazione con mezzi a motore e anche a piedi, nel resto d'Italia misure pi¨´ blande. Il successivo Dpcm del 9 marzo estende le misure previste dall'art. 1 del Dpcm 8 marzo 2020 a tutto il territorio nazionale: non c'¨¨ pi¨´ una zona rossa, l'Italia ¨¨ tutta zona rossa. Il successivo Dpcm 11 marzo 2020, entrato in vigore il 12 marzo, non aggiunge ulteriori limitazioni agli spostamenti ma impone la chiusura di molte tipologie di esercizi commerciali e detta le regole per tenere aperte le fabbriche e le altre attivit¨¤ produttive. Ecco, alla data del 12 marzo 2020, cosa ¨¨ possibile fare e cosa no per quanto riguarda gli spostamenti, la vita e l'attivit¨¤ sportiva fuori casa.
SPOSTAMENTI
¡ª ?Le regole in vigore in tutta Italia sono quelle previste dall'articolo 1 del Dpcm 8 marzo 2020: ¨¨ consentito muoversi da casa esclusivamente per comprovate esigenze lavorative, per situazioni di necessit¨¤ o motivi di salute. Le esigenze lavorative devono essere dimostrate tramite una autodichiarazione, da esibire in caso di controllo delle Forze dell'Ordine, la cui veridicit¨¤ potr¨¤ essere controllata dalle autorit¨¤ con eventuali conseguenze penali in caso di falsa dichiarazione. Tra le situazioni di necessit¨¤ sono inclusi l'acquisto di generi alimentari, di farmaci e di altri beni di prima necessit¨¤. In linea teorica, vista la genericit¨¤ della norma, possiamo intuire che ¨¨ consentito uscire di casa per andare a comprare una lampadina che si ¨¨ fulminata, saponi e detersivi, per fare rifornimento di carburante. ? anche possibile scendere a comprare il giornale, perch¨¦ le edicole non rientrano tra gli esercizi commerciali chiusi con il Dpcm 11 marzo 2020. ? concesso andare a comprare sigarette, tabacco e altri articoli per fumatori, visto che neanche i tabaccai rientrano nell'elenco delle attivit¨¤ chiuse per legge. Il ragionamento di fondo, per non sbagliare, ¨¨ semplice: non uscire, se non serve.
MEZZI pubblici e privati
¡ª ?Le regole sugli spostamenti sono valide a prescindere dal mezzo usato per spostarsi: a piedi, in macchina, in bicicletta, in moto o con altri mezzi di locomozione. I mezzi pubblici restano attivi e funzionanti, ma il Dpcm 11 marzo 2020 apre le porte a possibili futuri blocchi: i presidenti delle singole Regioni possono modificare la programmazione dei servizi delle aziende di trasporto pubblico, anche non di linea, ridurre o sopprimere le corse, al fine di attuare gli interventi necessari a contenere il contagio. La stessa cosa possono fare, di concerto, il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti e il ministro della Salute con i trasporti pubblici interregionali. Potranno cos¨¬ essere soppresse specifiche tratte aeree, ferroviarie, navali o degli autobus a lunga percorrenza.
PASSEGGIATE
¡ª ?Prima del Dpcm 9 marzo 2020 era possibile, al di fuori della zona rossa, passeggiare per strada e frequentare parchi e luoghi pubblici all'aperto con la sola limitazione di stare lontani almeno un metro per evitare pericolosi assembramenti. Con il Dpcm 9 marzo 2020, invece, in tutta Italia non ¨¨ pi¨´ possibile camminare per strada se non per i motivi sopra specificati. Tra le pochissime eccezioni ammesse ci sono le passeggiate con il proprio cane, considerata una situazione di necessit¨¤, purch¨¦ la passeggiata sia breve e nei pressi di casa.
SPORT
¡ª ?Con il Dpcm 8 marzo 2020 il Governo ha chiuso nella zona rossa palestre, centri sciistici, piscine e altre attivit¨¤ dove poter fare sport, ma era ancora possibile fare attivit¨¤ sportiva all'aperto nel resto d'Italia mantenendo la famosa distanza di sicurezza ed evitando assembramenti. Con il successivo Dpcm 9 marzo 2020 si fa menzione delle attivit¨¤ sportive e motorie all¡¯aria aperta che sono ammesse a condizione di mantenere la distanza minima di un metro. Nelle faq pubblicate sul sito del governo, aggiornate alla luce del Dpcm 11 marzo, viene specificato che ¨¨ possibile fare attivit¨¤ sportiva all¡¯aperto singolarmente o insieme ad altri purch¨¦ venga mantenuta la distanza di un metro. Sulla bicicletta, ad oggi, non ¨¨ chiaro se sia possibile utilizzarla bicicletta per attivit¨¤ sportiva o solo per gli spostamenti con i limiti descritti precedentemente. Per quanto riguarda le camminate nella natura bisogna stare attenti a non uscire dal proprio comune di residenza e in ogni caso qualora le si faccia in gruppo bisogna mantenere le sopracitate distanze.
CONTROLLI e sanzioni
¡ª ?A partire dal Dpcm 9 marzo 2020 tutta l'Italia ¨¨ zona rossa, di conseguenza non ci sono pi¨´ i posti di blocco delle Forze dell'Ordine visti per controllare gli accessi ai focolai di infezione in Lombardia e Veneto. Adesso qualunque poliziotto, carabiniere, vigile urbano o finanziere ¨¨ autorizzato a fermarci se ci trova in giro per la citt¨¤. Spetter¨¤ a noi spiegargli il motivo o la necessit¨¤ per cui siamo fuori, che potr¨¤ essere ritenuto infondato da chi ci sta controllando e spetter¨¤ di nuovo a noi (evidentemente a fine emergenza) dimostrare che avevamo ragione. I cittadini che vengono fermati mentre circolano a piedi, in macchina o con qualunque altro mezzo senza giustificato motivo sono quindi passibili di denuncia penale per il reato inottemperanza all'ordine di un'autorit¨¤ (articolo 650 del Codice penale), con rischio di arresto fino a tre mesi o ammenda fino a 206 euro. A tutto ci¨° si aggiunge, in caso di falsa autodichiarazione, il reato di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale (articolo 495 del Codice penale) che prevede la reclusione da 1 a 6 anni. Bisogna infine stare molto attenti a lamentarsi con le Forze dell'Ordine che ci stanno controllando, perch¨¦ se andiamo in escandescenza potrebbe scattare un terzo reato penale: resistenza a pubblico ufficiale (articolo 337 del Codice penale), che prevede la reclusione da 6 mesi a 5 anni.
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