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Auto con targa estera: nuove regole per circolare in Italia e sanzioni per i trasgressori
Una persona residente in Italia pu¨° guidare unĄŻauto con targa estera? La questione si trascina da tempo con risvolti che sfociano nel contrasto alle frodi, allĄŻevasione fiscale e perfino nella sicurezza. Il tema non riguarda i turisti o cittadini stranieri che entrano nel Paese per soggiornarvi brevi periodi, interessa per¨° chi vi fissa la residenza o vi rimanga per periodi superiori ai 60 giorni ed ¨¨ gi¨¤ stato affrontato e normato nel 2018 con una serie di paletti come lĄŻobbligo di re-immatricolare il veicolo con targa italiana. Una decisione, questĄŻultima, criticata dalla Corte Ue che ritiene che lĄŻutilizzo temporaneo di veicoli immatricolati in un altro Stato Ue sia assimilabile al movimento di capitali, quindi tutelato dallĄŻarticolo 63 del Tfue. Il governo italiano ha inserito la questione nella pi¨´ ampia legge delega europea 2019-2020 mirata al superamento di una serie di contestazioni comunitarie, inserendo nellĄŻarticolo 2 della legge le nuove norme a disciplina della circolazione in Italia di auto con targa straniera. LĄŻintento ¨¨ quello di colpire chi utilizza veicoli immatricolati allĄŻestero per nasconderli al fisco, evitare multe e ridurre le spese di assicurazione (la cosiddetta Ą°esterovestizioneĄą). Una prassi iniziata negli Anni 90 ed esplosa nellĄŻultimo decennio includendo il noleggio e leasing, ora ammessi solo se la societ¨¤ finanziaria estera non ha sedi in Italia.
DOPO 3 MESI OBBLIGO DI TARGA ITALIANA
ĄŞ ?La legge europea approvata definitivamente dalla Camera il 21 dicembre scorso rimodula sia le norme che le sanzioni in un nuovo articolo del Codice della Strada, il 93-bis. La novit¨¤ principale riguarda lĄŻestensione del periodo minimo di residenza necessario a rientrare nella regolamentazione della circolazione: ora sono necessari almeno 3 mesi di residenza anagrafica in Italia prima di essere obbligati a immatricolare il veicolo con targa nazionale. Le nuove norme non si riferiscono solo alle auto ma includono anche motoveicoli e rimorchi immatricolati in uno Stato estero e condotti da residenti in Italia, con una serie di eccezioni elencate pi¨´ avanti.
REGISTRAZIONE OBBLIGATORIA SE LĄŻINTESTATARIO ¨¨ diverso dal CONDUCENTE
ĄŞ ?Cosa succede, per¨°, se il conducente residente in Italia ¨¨ diverso dal proprietario del veicolo con targa estera? In questo caso, secondo il comma 2 dellĄŻArt.93, non ¨¨ obbligatorio immatricolare nuovamente il veicolo in Italia, a bordo per¨° deve essere conservato un documento, sottoscritto con data certa dallĄŻintestatario, dal quale risultino il titolo e la durata della disponibilit¨¤ del veicolo. Quando la disponibilit¨¤ del veicolo da parte di persona fisica o giuridica residente o avente sede in Italia supera un periodo di trenta giorni, anche non continuativi, nellĄŻanno solare, il titolo e la durata della disponibilit¨¤ devono essere registrati, a cura dellĄŻutilizzatore, in apposito elenco del sistema informativo del P.R.A.. Allo stesso modo, ogni successiva variazione della disponibilit¨¤ del veicolo registrato deve essere annotata da Pubblico Registro. Analogamente, il comma 3 dellĄŻArt. 93 prescrive che le disposizioni si applicano anche ai lavoratori subordinati o autonomi che esercitano unĄŻattivit¨¤ professionale nel territorio di uno Stato limitrofo o confinante e che circolano con veicoli di loro propriet¨¤ immatricolati in tali Paesi. Anche questi soggetti hanno obbligo di registrazione entro sessanta giorni dallĄŻacquisizione della propriet¨¤ del veicolo, che pu¨° essere guidato anche dai familiari conviventi soggetti che hanno residenza in Italia.
ESENTI FRONTALIERI E CITTADINI DI SAN MARINO
ĄŞ ?Ci sono una serie di categorie esentate dalle nuove disposizioni, che non si applicano a: cittadini residenti nel comune di Campione dĄŻItalia; al personale civile e militare dipendente da pubbliche amministrazioni in servizio allĄŻestero; personale delle Forze armate e di polizia in servizio allĄŻestero presso organismi internazionali o basi militari; ai familiari conviventi allĄŻestero con il personale di cui alle lettere; qualora il proprietario del veicolo, residente allĄŻestero, sia presente a bordo. 6. Le disposizioni di cui al comma 2 non si applicano ai conducenti residenti in Italia da oltre sessanta giorni che si trovano alla guida di veicoli immatricolati nella Repubblica di San Marino e nella disponibilit¨¤ di imprese aventi sede nel territorio sammarinese, con le quali sono legati da un rapporto di lavoro subordinato o di collaborazione continuativa. I mezzi con targa estera registrati al Pra nella disponibilit¨¤ di un residente in Italia sono soggetti al Codice della strada, di conseguenza le multe saranno notificate a chi ha effettuato la registrazione. Diverso il discorso del bollo auto, che non si applica in quanto veicoli non immatricolati in Italia.
LE SANZIONI
ĄŞ ?Le sanzioni per il mancato rispetto delle norme sulla circolazione delle auto con targa straniera prevedono una sanzione amministrativa che va da 712 a 3.558 euro, con lĄŻaggiunta del ritiro della carta di circolazione lĄŻobbligo di provvedere alla registrazione o allĄŻimmatricolazione con targa italiana a seconda dei casi.
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