Le norme anti-Covid in vigore. Vediamo di fare chiarezza su norme e sanzioni, inclusa la non punibilit¨¤ della falsa dichiarazione nell¡¯autocertificazione
Le regole per gli spostamenti in auto e moto tornano di grande attualit¨¤ con l¡¯avvicinarsi della Pasqua, bench¨¦ nel periodo compreso tra sabato 3 e luned¨¬ 5 aprile l¡¯intero territorio nazionale sar¨¤ zona rossa. Pi¨´ in generale, come gi¨¤ da alcuni mesi sar¨¤ il colore assegnato ad ogni regione a misurare la possibilit¨¤ di muoversi e chi non rispetter¨¤ le regole sar¨¤ sanzionato. Per tutti, per¨°, valgono e varranno una serie di norme comportamentali da tenere in auto oppure in sella ad una moto o ad uno scooter, facciamo quindi un ripasso generale.
LE REGOLE PER GLI SPOSTAMENTI FINO A PASQUA
¡ª ?In attesa del decreto che sancir¨¤ le norme di contenimento del Covid che entreranno in vigore dopo Pasqua, bisogner¨¤ attenersi a quanto stabilito dal Governo con il Dpcm 2 marzo 2021 e il decreto-legge 13 marzo 2021. A partire da 15 marzo e fino al 2 aprile 2021, nonch¨¦ nella giornata del 6 aprile 2021, sono state sospese le zone gialle, equiparate a quelle arancioni. Il 3, 4 e 5 aprile 2021, su tutto il territorio nazionale (tranne che nelle zone bianche), si applicheranno invece le restrizioni previste per le zone rosse. Nei giorni 3, 4 e 5 aprile 2021 sar¨¤ consentito anche in zona rossa, una sola volta al giorno, spostarsi verso un¡¯altra abitazione privata abitata della stessa Regione, tra le 5.00 e le 22.00, ad un massimo di due persone, oltre a quelle gi¨¤ conviventi nell¡¯abitazione di destinazione. La persona o le due persone che si spostano potranno comunque portare con s¨¦ i figli minori di 14 anni (o altri minori di 14 anni sui quali le stesse persone esercitino la potest¨¤ genitoriale) e le persone disabili o non autosufficienti che convivono con loro.
LE REGOLE PER LE SECONDE CASE
¡ª ?Un tema caldo ¨¨ quello relativo alle seconde case: ¨¨ possibile raggiungerle per Pasqua o no? S¨¬, a partire da 16 gennaio 2021 ¨¨ consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, senza pi¨´ alcuna limitazione rispetto alle seconde case. ? possibile raggiungere le seconde case anche in un¡¯altra Regione o Provincia autonoma di qualunque colore (bianca, gialla, arancione o rossa) ad una condizione: quella di poter comprovare di avere effettivamente avuto titolo per recarsi nella stessa casa prima dell¡¯entrata in vigore del decreto-legge 13 gennaio 2021. Tale titolo pu¨° consistere nella stipula dell¡¯atto notarile o della data di registrazione di una scrittura privata anteriori al 14 gennaio 2021. Sono dunque esclusi tutti i titoli di godimento successivi a tale data, comprese le locazioni brevi non soggette a registrazione. Lo spostamento nelle seconde case ¨¨ dunque consentito, anche a Pasqua e a Pasquetta, sia in fascia arancione che rossa, a queste condizioni: a) la casa deve essere di propriet¨¤ di un membro del nucleo familiare che si sposta o in affitto a lungo termine, con contratto stipulato prima del 14 gennaio 2021 (non valgono gli affitti brevi); b) si pu¨° spostare solo il nucleo familiare convivente, senza l¡¯aggiunta di parenti o amici; c) la seconda casa non deve essere abitata da persone non appartenenti al nucleo familiare convivente con l¡¯avente titolo. Attenzione: Campania, Toscana e Provincia autonoma di Bolzano hanno limitato l¡¯accesso alle seconde case per chi proviene da altre regioni, mentre la Sicilia ha prorogato l¡¯obbligatoriet¨¤ del tampone.
LE SANZIONI E LA PUNIBILIT? DELLA FALSA AUTOCERTIFICAZIONE
¡ª ?In caso di controllo il possesso dei requisiti richiesti va comprovato dai documenti menzionati oppure tramite autocertificazione, la cui la cui veridicit¨¤ delle autocertificazioni sar¨¤ oggetto di controlli successivi e la falsit¨¤ di quanto dichiarato costituisce reato. Su quest¡¯ultimo punto, per¨°, pi¨´ di un giudice si ¨¨ espresso in maniera contraria sostenendo che l¡¯autocertificazione non ¨¨ un atto pubblico e che ¨C quindi ¨C non sussiste il reato di falso in atto pubblico (Art. 483 codice penale). Resta invece sul piano amministrativo la segnalazione dall¡¯autorit¨¤ che ha effettuato il controllo (ad esempio qui la Polfer) al prefetto affinch¨¦ valuti la condotta e infligga una sanzione amministrativa (che va da 400 a 1000 euro, riducibili se pagati subito come per le multe stradali), sanzione comunque impugnabile.
LE REGOLE PER VIAGGIARE IN AUTO
¡ª ?Se si viaggia da soli nessun problema: si pu¨° tranquillamente circolare senza mascherina. La stessa modalit¨¤ ¨¨ consentita quando si trasportano persone conviventi (ad esempio, alcuni membri del proprio nucleo familiare). In questo caso, non sono previsti limiti all¡¯occupazione dei posti del veicolo. Diverso il discorso quando si trasportano amici o conoscenti: il guidatore non pu¨° avere nessuno accanto, mentre l¡¯occupazione massima consentita ¨¨ massimo di due persone per ogni fila di posti a sedere. Per tutti ¨¨ fatto obbligo di indossare la mascherina.
LE REGOLE PER VIAGGIARE IN MOTO
¡ª ?Simile il discorso relativo alla due ruote: ¨¨ consentito trasportare un convivente, ma non un conoscente: infatti la moto o lo scooter non garantiscono la distanza minima necessaria, nonostante gli occupanti del veicolo siano obbligati per legge a indossare un casco. Sotto al quale, giova ricordare, non serve avere indosso la mascherina. Le sanzioni previste per chi trasgredisce sono. Le sanzioni previste per chi trasgredisce sono decisamente salate: vanno infatti da 533 a 1.333 euro.
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