la sentenza
Nessuna prova: Acerbi assolto dall'accusa di razzismo nei confronti di Juan Jesus
Il Giudice Sportivo, Gerardo Mastrandrea, ha deciso: cade l'accusa di razzismo nei confronti di Francesco Acerbi. Il difensore dell'Inter ¨¨ stato infatti assolto per insufficienza di prove relative al caso in cui ¨¨ stato coinvolto dal difensore del Napoli, Juan Jesus, che aveva lamentato di aver ricevuto degli insulti discriminatori. Sostanzialmente, dalle indagini non ¨¨ emerso altro materiale probatorio oltre la testimonianza del brasiliano. Per questo motivo, quindi, il 35enne non ¨¨ stato sanzionato n¨¦ squalificato e sar¨¤ tra i convocati per la partita contro l'Empoli di luned¨¬ 1¡ã aprile.
il comunicato
¡ª ?"Il Giudice Sportivo, Vista la decisione interlocutoria [...] con cui, letto il referto del Direttore di gara, sono stati disposti approfondimenti istruttori, a cura della Procura federale, sentiti se del caso anche i diretti interessati, in ordine a quanto riportato nel referto stesso circa eventuali espressioni di discriminazione razziale proferite dal calciatore della Soc. Internazionale Francesco Acerbi nei confronti del calciatore della Soc. Napoli Juan Guilherme Nunes Jesus;
Vista la documentazione pervenuta dalla Procura Federale, in particolare i verbali di audizione dei diretti interessati, compreso il video dello scontro di gioco depositato dal calciatore Juan Jesus, nonch¨¦ lo stralcio della registrazione dei pertinenti colloqui Arbitro/Sala VAR;
Sentito il Direttore di gara sullo svolgersi dei fatti in campo;
Ritenuto di dover premettere che l¡¯odierno procedimento si ¨¨ incardinato presso il Giudice sportivo nazionale a norma degli artt. 65, 66 e 68 CGS, sulla base dunque delle risultanze dei documenti ufficiali e in particolare di quanto riportato nel referto del Direttore di gara circa gli accadimenti in campo al minuto 13¡ã del secondo tempo di gara, puntualmente rappresentati dall¡¯Arbitro medesimo, che riferiva in particolare: quanto segnalatogli dal calciatore Juan Jesus circa le presunte espressioni offensive di discriminazione razziale da parte del [...] calciatore Francesco Acerbi; la piena disponibilit¨¤ manifestata dall¡¯Arbitro stesso per ogni eventuale e conseguente decisione; l¡¯interruzione del gioco al fine di consentire un chiarimento tra i calciatori; la ripresa del gioco infine (dopo un¡¯interruzione durata circa un minuto e trenta secondi) in seguito al confronto tra i calciatori e non avendo espresso il calciatore Juan Jesus alcun dissenso al riguardo;
Rilevato che la sequenza dei fatti in campo, ricostruita in base ai documenti ufficiali, con l¡¯ausilio del Direttore di gara e comunque visibile in video, muovendo necessariamente dallo scontro di gioco e dall¡¯atto del proferimento di alcune parole da parte dell¡¯Acerbi nei confronti di Juan Jesus ¨¨ sicuramente compatibile con l¡¯espressione di offese rivolte, peraltro non platealmente (con modalit¨¤ tali cio¨¨ da non essere percepite dagli altri calciatori in campo, dagli Ufficiali di gara o dai rappresentanti della Procura a bordo del recinto di giuoco), dal calciatore interista, e non disconosciute nel loro tenore offensivo e minaccioso dal medesimo ¡°offendente¡±, il cui contenuto discriminatorio per¨°, senza che per questo venga messa in discussione la buona fede del calciatore della Soc. Napoli, risulta essere stato percepito dal solo calciatore ¡°offeso¡± (Juan Jesus), senza dunque il supporto di alcun riscontro probatorio esterno, che sia audio, video e finanche testimoniale;
Rilevato, altres¨¬, che la condotta discriminatoria, per la sua intrinseca gravit¨¤ e intollerabilit¨¤, perdipi¨´ quando riferita alla razza, al colore della pelle o alla religione della persona, deve essere sanzionata con la massima severit¨¤ a norma del Codice di giustizia sportiva e delle norme internazionali sportive, ma occorre nondimeno, e a fortiori, che l¡¯irrogazione di sanzioni cos¨¬ gravose sia corrispondentemente assistita da un bench¨¦ minimo corredo probatorio, o quanto meno da indizi gravi, precisi e concordanti in modo da raggiungere al riguardo una ragionevole certezza [...];
Rilevato che nella fattispecie la sequenza degli avvenimenti e il contesto dei comportamenti ¨¨ teoricamente compatibile anche con una diversa ricostruzione dei fatti, essendo raggiunta sicuramente la prova dell¡¯offesa ma rimanendo il contenuto gravemente discriminatorio confinato alle parole del soggetto offeso, senza alcun ulteriore supporto probatorio e indiziario esterno, diretto e indiretto, anche di tipo testimoniale;
Ritenuto pertanto che non si raggiunge nella fattispecie il livello minimo di ragionevole certezza circa il contenuto sicuramente discriminatorio dell¡¯offesa recata [...] di non applicare le sanzioni previste dall¡¯art. 28 CGS nei confronti del calciatore Francesco Acerbi (Soc. Internazionale)".
Gazzetta dello Sport
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