sicurezza stradale
Dash cam auto, ¨¨ legale? Ecco cosa dice la legge e perch¨¦ ¨¨ utile averla
Sono sempre di pi¨´ gli aut0mobilisti che si dotano di una dash cam auto, quei dispositivi di registrazione applicati sul parabrezza che riprendono cosa accade davanti e, nei modelli pi¨´ sofisticati, dietro la vettura. Da non confondere con la scatola nera, obbligatoria da luglio 2022 per effetto?Regolamento europeo 2019/2144, che invece registra i soli parametri del veicolo da utilizzarsi solo in caso di sinistro e solo da parte delle forze dell'ordine. La dash cam auto, invece, registra in loop gli eventi davanti al veicolo, utile per evitare di trovarsi in spiacevoli sorprese come finti incidenti o truffe come quella dello specchietto.?Ma ¨¨ legale? Le immagini registrate possono essere utilizzate in caso di incidente? Ecco quali sono i vantaggi e i limiti imposti dalle normative.
dash cam auto: cos'¨¨ e a cosa serve
¡ª ?Le dash cam auto sono sostanzialmente delle telecamere compatte vanno fissate sul cruscotto o sul parabrezza delle auto (volendo anche sul lunotto) per registrare tutto quello che avviene in tempo reale davanti a un veicolo, sia quando esso ¨¨ in movimento, sia che si trovi in sosta. Un po' come usano fare i motociclisti con le action cam fissate sul casco. La dash cam anche ¨¨ dotata di una memoria estraibile e registra tutto ci¨° che avviene nella direzione di marcia sovrascrivendo i dati in maniera automatica una volta raggiunto il limite di memoria, senza interrompere la ripresa. Il risultato ¨¨ sostanzialmente simile a quei video pubblicati sul web con incidenti o episodi pi¨´ o meno curiosi. Occorre tuttavia specificare che non bisogna confondere questo strumento con la telecamera anteriore di parcheggio, in quanto quest'ultima ¨¨ da considerarsi come mero ausilio alla guida privo di qualsiasi forma di registrazione.
dash cam auto, Cosa dice il codice della strada?
¡ª ?L'utlilizzo della dash cam non ¨¨ regolamentato in senso stretto, in quanto non risulta esserci una norma ad hoc dedicata a tali dispositivi di ripresa. Allargando il campo, tuttavia, ¨¨ utile mensionare l'Art. 141 del Codice della Strada che cita quanto segue: "Il conducente deve sempre conservare il controllo del proprio veicolo ed essere in grado di compiere tutte le manovre necessarie in condizione di sicurezza, specialmente l¡¯arresto tempestivo del veicolo entro i limiti del suo campo di visibilita? e dinanzi a qualsiasi ostacolo prevedibile". A rafforzare il concetto anche l'Art. 169: "In tutti i veicoli il conducente deve avere la pi¨´ ampia libert¨¤ di movimento per effettuare le manovre necessarie per la guida". Nessun divieto di utilizzare oggetti se questi non limitano il campo visivo del conducente e la liberta di movimento dello stesso. La dash cam, quindi, se posizionata in modo corretto non ¨¨ vietata da nessuna norma.?
LEGGI ANCHE
l'utilizzo delle immagini
¡ª ?Se la sua installazione, come visto, deve avvenire in ottemperanza delle norme sopracitate, merita un discorso diverso l'utilizzo delle immagini registrate sul dispositivo. Questi contenuti sono soggetti alle normative europee sulla privacy e quindi il titolare della dash cam auto pu¨° effettuare registrazioni video ma ¨¨ responsabile della loro conservazione e dell'eventuale diffusione. La pubblicazione e la condivisione dei contenuti, inoltre, ¨¨ illegale se nelle riprese sono distinguibili volti di persone e targhe di auto, moto, o di qualsiasi mezzo circolante. L'unico modo per condividere o pubblicare i contenuti video registrati, quindi, ¨¨ quello di oscurare preventivamente in post produzione qualsiasi dato sensibile riconducibile a una persona fisica o di ottenere il consenso di chi ¨¨ stato immortalato nella ripresa.
in caso di incidente
¡ª ?L'utilizzo della dash cam auto, per chi ne fa uso, ¨¨ spesso finalizzata a ottenere prova in caso di sinistro in cui si venga coinvoli direttamente o indirettamente. In questo caso la domanda sorge spontanea: alla luce dei divieti derivanti dalla tutela della privacy, le riprese valgono come prova per gli enti assicurativi o in caso di processo in seguito a un incidente? Per fugare ogni dubbio ¨¨ essenziale citare l'articolo 2.712 del Codice Civile in tema di riproduzioni meccaniche: "Le riproduzioni fotografiche, informatiche o cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformit¨¤ ai fatti o alle cose medesime". In sostanza, qualsiasi tipo di contenuto pu¨° essere utilizzato come "prova atipica" qualora non venisse contestato dalla parte accusata di inattendibilit¨¤ o di manipolazione a posteriori. In ogni caso, un video ¨¨ soggetto alla valutazione del giudice secondo il suo "prudente apprezzamento", che decider¨¤ se un filmato pu¨° essere ammesso o meno come prova processuale.
? RIPRODUZIONE RISERVATA