LĄŻUnione Europea, come richiesto dalla Corte di Giustizia, ha previsto lĄŻobbligo di assicurare anche i veicoli fermi in aree private: a Consiglio UE e Paesi membri due anni per recepire la norma
LĄŻassicurazione auto va pagata anche se non si usa il veicolo. E a nulla vale la giustificazione che si trovi in unĄŻarea privata e chiusa, o che non sia marciante, magari perch¨Ś in attesa di essere riparato. Posso essere esentati dallĄŻobbligo solo quei mezzi privi di targa perch¨Ś radiati o che costituiscono un relitto, privi cio¨¨ di ruote o di motore, tanto da potersi ritenere ormai delle carcasse incapaci di circolare. Ad introdurre questo obbligo, che prevedibilmente accender¨¤ feroci polemiche, ¨¨ lĄŻUnione Europea, con una direttiva che in buona parte non potr¨¤ essere derogata e che impone la copertura assicurativa per auto e moto tenute ferme. Unica ragione di sollievo ¨¨ che lĄŻobbligo non avr¨¤ effetto immediato: la modifica della direttiva 2009/103 andr¨¤ adottata formalmente da parte del Consiglio Ue dai Paesi membri, che ora hanno due anni di tempo per il recepimento.
Vale anche se fermo
ĄŞ ?Attualmente il Codice della Strada italiano impone lĄŻobbligo della copertura RC per i veicoli fermi in strada o in aree pubbliche, anche fuori uso. Diversamente, lĄŻobbligo non esiste per i veicoli fermi in aree private, ma in caso dĄŻincidente ¨¨ il proprietario a dover pagare di tasca propria i danni subiti dalla vittima. Con le modifiche introdotte in sede europea viene eliminata la limitazione. La ragione addotta ¨¨ lĄŻottemperanza a quanto ha disposto di recente la Corte di Giustizia dellĄŻUE, secondo la quale lĄŻoggetto dellĄŻassicurazione ¨¨ lĄŻuso del veicolo. Ci¨° sottintende qualsiasi utilizzo conforme alla sua funzione di trasporto, indipendentemente dal fatto che esso sia fermo o in movimento, in luogo pubblico o privato. Questo ne rende obbligatoria la copertura RC. Unica deroga, quella per relitti o mezzi in condizioni inidonee a circolare perch¨Ś mancanti di parti necessarie al movimento. LĄŻestratto della disposizione della Corte di Giustizia dellĄŻUE parla chiaro: Ą°Un veicolo che sia immatricolato e che non sia stato pertanto regolarmente ritirato dalla circolazione, e che sia idoneo a circolare, corrisponde alla nozione di ?veicolo?, ai sensi dellĄŻarticolo 1, punto 1, della direttiva 2009/103, e non smette, quindi, di essere soggetto allĄŻobbligo di assicurazione enunciato allĄŻarticolo 3, primo comma, di tale direttiva per il solo fatto che il suo proprietario non ha pi¨´ intenzione di guidarlo e lo immobilizza su un terreno privatoĄą.
? RIPRODUZIONE RISERVATA