ESENZIONI BOLLO AUTO, LA SENTENZA
¡ª Una recente sentenza della Corte costituzionale in materia di bollo auto puntualizza che le regioni hanno il potere d’istituire agevolazioni anche se non sono previste dalla legge nazionale. Ci¨° tornerebbe proprio utile nel caso dell’infausta tassa sulle auto tra 20 e 30 anni che una legge del 2015 ha assoggettato al pagamento del bollo pieno, cancellandole dalla categoria auto storiche. Ma le esenzioni possibili riguardano tutti i veicoli sottoposti alla tassa automobilistica. Ammesso che le regioni lo vogliano, beninteso.
La Corte costituzionale ha depositato il 20 maggio la sentenza 122/2019, pronunciata dopo l’udienza del 2 aprile. Sintetizzando in modo estremo, la Consulta ha chiarito che la legge nazionale sulla tassa automobilistica impone alle regioni solo di non aumentare la pressione fiscale oltre i limiti fissati dal legislatore statale. Ne consegue che le regioni possono introdurre esenzioni, anche se non previste dalla legge nazionale. Tuttavia la conclusione ¨¨ indiretta, poich¨¦ il caso specifico su cui la Corte si ¨¨ pronunciata riguardava un aspetto pi¨´ sottile, su un caso relativo al 2013, quando ancora non esisteva la legge n. 190 del 23/12/2014 (cio¨¨ la legge di Bilancio 2015) che ha introdotto la tassa per i veicoli tra 20 e 30 anni. E nemmeno la legge di Bilancio 2019 (n. 145 del 30/12/018) che ne ha ridotto l’importo al 50% previa iscrizione del veicolo ai registri storici. Tutto ¨¨ partito da un ricorso presentato da un automobilista contro una cartella esattoriale sul mancato pagamento del bollo 2013 per una sua auto immatricolata nel 1990 in Emilia-Romagna. La Regione esigeva il pagamento, poich¨¦ il veicolo non era iscritto ad uno dei registri storici. Ci¨° in base alla legge regionale numero 15 del 21 dicembre 2012, articolo 7: essa esenta dal pagamento del bollo auto i veicoli di particolare interesse storico con anzianit¨¤ tra 20 e 30 anni iscritti in uno dei registri ASI, Storico FMI, Storico Lancia, Italiano Fiat o Italiano Alfa Romeo. Aggiunge che la certificazione d’iscrizione ¨¨ prodotta dalla Regione. L’automobilista invece sostiene che la sua auto era esente in base alla legge nazionale n. 342 del 21/11/2000, articolo 63 comma 2 (poi soppresso dalla legge del 2014), il quale diceva che sono esenti, oltre ai veicoli ultra trentennali, anche gli autoveicoli e motoveicoli di particolare interesse storico e collezionistico oltre i 20 anni. Il comma 3 specifica che tali veicoli sono individuati da ASI ed FMI. Qui c’¨¨ la differenza importante: la legge nazionale dice che i veicoli esenti sono individuati dai registri di ASI ed FMI, ma da nessuna parte ne impone l’iscrizione. Invece la legge della Regione Emilia-Romagna impone l’iscrizione ai registri come condizione indispensabile per ottenere l’esenzione dal bollo. Facendo questo, restringe il campo di applicazione del beneficio stabilito dalla legge nazionale. Ci¨° ¨¨ in contrasto col principio della competenza statale esclusiva in materia fiscale, stabilito dalla Costituzione agli articoli 117 (comma 2 lettera e) e 119 (secondo comma). Di conseguenza la Consulta ha dichiarato incostituzionale la legge regionale emiliana in questa parte.