la decisione
Emissioni, diritto al risarcimento degli automobilisti
L'acquirente di un veicolo a motore dotato di un impianto di manipolazione illecito beneficia di un diritto al risarcimento da parte del costruttore dell'automobile qualora tale impianto abbia causato un danno a tale acquirente. Lo ha stabilito la Corte di giustizia Ue precisando che "oltre agli interessi generali, il diritto dell'Unione tutela anche gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia dotato di un impianto di manipolazione vietato". Il caso ha origine dal ricorso presso il tribunale di Ravensburg (Germania) per risarcimento danni promosso da un singolo nei confronti del Mercedes-Benz Group per il danno che questo avrebbe causato dotando il veicolo a motore diesel acquistato dal ricorrente di un software che riduce il tasso di ricircolo dei gas di scarico quando le temperature esterne si collocano al di sotto di una certa soglia. La sentenza ha un importante rilievo data l'estensione dello scandalo della manipolazione del software nota anche come Dieselgate che coinvolge pi¨´ marchi auto.?
ossido di azoto
¡ª ?L'impianto di manipolazione in questione comporta un aumento delle emissioni di ossido di azoto (NOx) e sarebbe vietato dal regolamento n. 715/2007 relativo all'omologazione dei veicoli a motore riguardo alle emissioni dai veicoli passeggeri e commerciali leggeri. Secondo il diritto tedesco, in caso di mera negligenza, pu¨° configurarsi un diritto al risarcimento quando sia stata violata una legge tesa alla tutela di terzi. Il giudice tedesco ha chiesto alla Corte di giustizia se le disposizioni della direttiva 2007/46, che istituisce un quadro per l'omologazione dei veicoli a motore (si tratta della direttiva quadro), in combinato disposto con il regolamento n. 715/2007, debbano essere interpretate nel senso che esse tutelano gli interessi particolari di un singolo acquirente di un tale veicolo.?
chi quantifica il risarcimento
¡ª ?Per quanto riguarda il calcolo dell'importo dell'indennizzo eventualmente dovuto al ricorrente, il Tribunale del Land, Ravensburg, voleva anche sapere se fosse necessario, per dare concreta attuazione al diritto dell'Unione, che il beneficio derivante dall'uso del veicolo non fosse imputato al diritto al risarcimento o che lo fosse solo in misura limitata. Nella sua sentenza, la Corte chiarisce preliminarmente che spetta al giudice tedesco svolgere le valutazioni di fatto necessarie per stabilire se il software di programmazione debba essere qualificato come impianto di manipolazione ai sensi del regolamento Ue e se il suo uso possa essere giustificato in base ad una delle eccezioni che il suddetto regolamento prevede.
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omologazione
¡ª ?Per quanto riguarda gli interessi tutelati dal regolamento 715/2007, oltre all'obiettivo generale di garantire un elevato livello di tutela dell'ambiente, la Corte tiene conto del pi¨´ ampio quadro normativo relativo all'omologazione dei veicoli a motore dell'Unione in cui si colloca il regolamento. Al riguardo, la Corte ricorda che, conformemente alla direttiva quadro, i veicoli devono essere oggetto di un'omologazione CE, che pu¨° essere concessa solo se il tipo di veicolo rispetta le disposizioni del regolamento 715/2007, in particolare quelle relative alle emissioni. Inoltre, la Corte sottolinea che, secondo la direttiva quadro, i costruttori di veicoli sono tenuti a rilasciare al singolo acquirente un certificato di conformit¨¤. Tale documento, obbligatorio tra l'altro ai fini della messa in circolazione di un veicolo, attesta che quest'ultimo rispetta tutti gli atti normativi al momento della sua produzione. Pertanto, il certificato di conformit¨¤ consente di tutelare il singolo acquirente di un veicolo contro l'inosservanza, da parte del costruttore, del suo obbligo di immettere sul mercato veicoli conformi al regolamento 715/2007.
le conclusioni
¡ª ?Tali considerazioni portano la Corte a concludere che "la direttiva quadro stabilisce un collegamento diretto tra il costruttore di automobili e il singolo acquirente di un veicolo a motore volto a garantire a quest'ultimo che il veicolo sia conforme alla normativa pertinente dell'Unione". Di conseguenza, la Corte ritiene che "le disposizioni della direttiva quadro, in combinato disposto con quelle del regolamento 715/2007, tutelino, oltre agli interessi generali, gli interessi particolari del singolo acquirente di un veicolo a motore nei confronti del costruttore qualora tale veicolo sia munito di un impianto di manipolazione vietato". Gli Stati membri sono quindi tenuti a prevedere che l'acquirente di un simile veicolo benefici di un diritto al risarcimento da parte del suo costruttore. In mancanza di disposizioni del diritto dell'Unione che disciplinino le modalit¨¤ secondo le quali gli acquirenti di un veicolo munito di un impianto di manipolazione vietato possono ottenere un risarcimento, "spetta a ciascuno Stato membro determinare tali modalit¨¤". La Corte evidenzia nondimeno che la normativa nazionale non pu¨° rendere impossibile o eccessivamente difficile l'ottenimento di un adeguato risarcimento dei danni causati all'acquirente. Pu¨° essere anche previsto che i giudici nazionali vigilino affinch¨¦ la tutela dei diritti garantiti dall'ordinamento giuridico dell'Unione non comporti un indebito arricchimento degli aventi diritto. Nel caso di specie, il Tribunale del Land, Ravensburg, dovr¨¤ verificare se l'imputazione del beneficio derivante dall'uso effettivo del veicolo da parte del ricorrente garantisca al medesimo un adeguato risarcimento del danno che avrebbe effettivamente subito a seguito dell'installazione, nel suo veicolo, di un dispositivo vietato dal diritto dell'Unione.
Gazzetta dello Sport
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