Il ministero delle Imprese e del Made in Italy comunica che il produttore cinese non utilizzer¨¤ per la sua berlina elettrica il nome della citt¨¤ Italiana, nonostante l¡¯abbia utilizzata per presentare la sua piattaforma a a livello mondiale
Nessuno tocchi la geografia. Dopo il clamoroso caso della Alfa Romeo Milano di produzione polacca, con un nome cambiato in Alfa Junior sotto le pressioni del governo italiano, anche altri evitano lo scontro. ¡°Xiaomi ha comunicato al Mimit che non promuover¨¤ la autovettura SU7, prodotta al 100% in Cina, con la denominazione "Modena", cos¨¬ come sino ad oggi evidenziato sui media dopo l'evento di presentazione del 28 dicembre scorso a Pechino¡±. Questo il testo di una nota del ministero delle Imprese e del Made in Italy in cui spiega di aver fatto presente all'azienda ¡°quale sia la normativa vigente a tutela dei consumatori e dei produttori nazionali¡±. Lunga 499 cm, Xiaomi Su7 ¨¨ gi¨¤ considerata un fenomeno mediatico per la sua caratteristica di auto elettrica con potenze comprese tra 299 a 673 Cv, in una gamma a trazione posteriore o integrale che in Cina ha prezzi a partire dal corrispondente di 27.700 euro. Un modello dunque capace di attirare la luce dei riflettori indipendentemente dal nome che richiama alla sportivit¨¤ italiana, che dunque non potr¨¤ utilizzare.
La legge
¡ª ?Nella nota, il ministero delle Imprese e del Made in Italy ha riassunto la posizione di Xiaomi, che ¡°ha assicurato che intende rispettare le norme italiane sulle indicazioni fallaci, compreso il regolamento sulle indicazioni geografiche. Non saranno promosse campagne di comunicazione e di marketing che possano indurre i consumatori in errore", conclude il ministero. Come per Alfa Romeo Milano, il cambiamento di nome in Junior ¨¨ stato suggerito dalla posizione del ministro Adolfo Urso e del suo richiamo alla legge n. 350/2003, articolo 4, comma 49 bis. ¡°L'importazione e l'esportazione a fini di commercializzazione ovvero la commercializzazione o la commissione di atti diretti in modo non equivoco alla commercializzazione di prodotti recanti false o fallaci indicazioni di provenienza o di origine costituisce reato ed ¨¨ punita ai sensi dell'articolo 517 del codice penale. Costituisce fallace indicazione l'uso del marchio, da parte del titolare o del licenziatario, con modalit¨¤ tali da indurre il consumatore a ritenere che il prodotto o la merce sia di origine italiana ai sensi della normativa europea sull'origine, senza che gli stessi siano accompagnati da indicazioni precise ed evidenti sull'origine o provenienza estera¡±.
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