Approvato alla Camera il disegno di legge che introduce nuove regole per sanzionare l¡¯utilizzo del cellulare alla guida, l¡¯uso di alcol e droghe, ma disciplina anche i monopattini e le auto disponibili per i neopatentati
La riforma del Codice della strada si ¨¨ ufficialmente messa in moto. Il 27 marzo la Camera ha dato il via libera al disegno di legge, approvandolo con 163 voti favorevoli e 107 contrari. Il testo passa quindi alla votazione in Senato che, se dovesse avvenire senza modifiche al testo iniziale, potrebbe portare all¡¯entrata in vigore delle nuove norme gi¨¤ potenzialmente prima dell¡¯estate, integrate dal nuovo decreto autovelox destinato specificamente a disciplinare i dispositivi di rilevazione della velocit¨¤. A cambiare saranno molti aspetti legati alla disciplina della circolazione stradale: vediamoli insieme.
Cellulare alla guida
¡ª ?Stretta sulle sanzioni a chi utilizza un telefono cellulare alla guida senza opportuni dispositivi vivavoce. La multa sale dagli attuali 165 euro a 250 euro per il primo episodio di infrazione, con un massimo di 1.000 euro e accompagnata dalla sospensione della patente per un periodo compreso tra 15 e 60 giorni, con la contestuale perdita di 5 punti. Dalla seconda violazione contestata la multa cresce, da 350 euro a 1.400 euro, con la decurtazione di 10 punti e la sospensione della patente fino a 90 giorni, con la sanzione che passa da 1.697 euro a 2.588 euro. Patente sospesa anche per chi ¨¨ trovato a guidare contromano o passa col rosso.
Stato di ebbrezza?
¡ª ?Nessuno sconto a chi viene trovato al volante con uno tasso alcolemico compreso tra 0,5 e 0,8 grammi per litro, che comporta una multa compresa tra 573 e 2.170 euro, oltre alla sospensione della patente da 3 a 6 mesi. Pi¨´ grave il riscontro di un tasso alcolemico tra 0,8 e 1,5 grammi per litro, con multa da 800 a 3.200 euro e detenzione fino a 6 mesi, oltre alla sospensione della patente da 6 mesi a un anno. Nel caso di un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro, alla pena detentiva di 6 mesi si aggiunge la multa compresa tra 1.500 a 6.000 euro e la sospensione della patente fino a due anni.
Stupefacenti
¡ª ?Novit¨¤ importante riguarda la nuova procedura di riconoscimento delle condizioni di guida in stato di alterazione. Attualmente, quando si ha ragionevolmente motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi sotto l¡¯effetto conseguente all¡¯uso di sostanze stupefacenti o psicotrope, o quando gli accertamenti preliminari hanno fornito esito positivo, ovvero in caso di incidente stradale, gli agenti di polizia stradale accompagnano il conducente presso strutture sanitarie per effettuare esami di riscontro. Con il nuovo Codice della strada questo secondo passaggio viene abolito, e dunque baster¨¤ la positivit¨¤ al primo test per far scattare in automatico, di fatto, la sospensione della patente e la successiva revoca, con divieto di conseguirla per tre anni.
monopattini
¡ª ?Anche la micromobilit¨¤ urbana ¨¨ protagonista del Codice della strada, con una previsione generale a carico dei monopattini, che dovranno essere muniti di indicatori luminosi di svolta e freno, ma anche di contrassegno di riconoscimento assimilabile alla targa, mentre il conducente sar¨¤ tenuto ad utilizzare il casco e munirsi di assicurazione, con una multa prevista che oscilla tra 100 e 400 euro. Per tutti i conducenti di veicoli a motore entra poi in vigore un obbligo a tutela dei ciclisti, ovvero il mantenimento di una distanza di sicurezza non inferiore a 1,5 metri in caso di sorpasso.
Neopatentati
¡ª ?Pi¨´ libert¨¤ per i conducenti con meno esperienza, con il divieto per i primi tre anni dal conseguimento della patente B di guidare mezzi con potenza superiore a 75 kW per tonnellata, ovvero mezzi di categoria M1 e dunque auto, elettriche si applica l¡¯ulteriore limite di potenza massima pari a 105 kW (142 Cv). La disciplina attuale prevede invece, solo per il primo anno, il limite di potenza a 55 kW per tonnellata, 65 kW per le elettriche e ibride plug-in, con quello di potenza massima assoluta pari a 70 kW (95 cv).
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